Subaffitto in Ticino: quando è permesso e come fare

In Svizzera puoi subaffittare tutto o una parte dell'appartamento, ma solo con il consenso del locatore (art. 262 CO). Il locatore può rifiutare soltanto in tre casi: se non gli comunichi le condizioni del subaffitto, se sono abusive rispetto al tuo contratto o se la sublocazione gli causa un pregiudizio essenziale. Nel subaffitto resti tu l'inquilino e rispondi verso il locatore: è la differenza fondamentale con il subentro.
Che cos'è il subaffitto
Il subaffitto (o sublocazione) significa che tu, inquilino, affitti a un'altra persona una stanza o l'intero appartamento, mantenendo il tuo contratto con il locatore. Il tuo subaffittuario (il "subconduttore") paga la pigione a te, e tu continui a pagarla al locatore.
Succede, per esempio, quando:
- vai via per qualche mese (lavoro, studio, viaggio) e vuoi tenere l'appartamento;
- hai una stanza libera;
- non sei ancora sicuro di lasciare casa in modo definitivo.
Serve sempre il consenso?
Sì: l'art. 262 CO prevede che il conduttore possa sublocare «con il consenso del locatore». Subaffittare senza chiedere il permesso ti espone a conseguenze sul contratto di locazione. Meglio quindi chiedere prima, e farlo per iscritto, così hai una prova di data e contenuto.
Quando il locatore può rifiutare
Il locatore non può rifiutare a piacere. Secondo l'art. 262 cpv. 2 CO può negare il consenso soltanto se:
- non gli comunichi le condizioni del subaffitto;
- le condizioni sono abusive rispetto al contratto principale (per esempio una pigione molto più alta di quella che paghi tu, senza una ragione come l'arredo o i servizi inclusi);
- la sublocazione gli causa un pregiudizio essenziale.
Un rifiuto per altri motivi non è ammesso. Se pensi che il rifiuto sia ingiustificato, rivolgiti a un'associazione di inquilini o all'autorità di conciliazione in materia di locazione.
Cosa comunicare al locatore
Nella richiesta scritta indica almeno:
- chi sarà il subaffittuario (nome e cognome);
- la durata prevista;
- la pigione e le eventuali spese;
- quali locali vengono subaffittati;
- se l'appartamento è arredato e cosa include il prezzo.
Meglio non nascondere nulla: rifiutarsi di comunicare le condizioni è proprio uno dei motivi per cui il locatore può dire di no.
Quanto puoi chiedere al subaffittuario
La pigione del subaffitto non deve essere abusiva rispetto a quella del contratto principale. Per un appartamento arredato è normale un supplemento che copra mobili e servizi, ma il prezzo deve restare giustificato. Se chiedi molto più di quanto paghi, il locatore ha un motivo per rifiutare.
Le tue responsabilità
Nel subaffitto il tuo contratto resta in vigore e rispondi tu verso il locatore, anche per l'uso che il subaffittuario fa dell'appartamento. Danni, pigione non pagata dal subaffittuario, rumori o inosservanza del regolamento della casa ricadono su di te.
Per questo conviene:
- stipulare un contratto scritto con il subaffittuario, con durata, pigione, spese, regole della casa e modalità di disdetta;
- verificare che il subaffittuario abbia i mezzi per pagare;
- concordare come gestire le chiavi, il verbale di consegna e un'eventuale garanzia (ne parliamo nella guida sulla riconsegna dell'appartamento e in quella sul deposito di garanzia).
Subaffitto e subentro: le differenze
Sono due strade diverse:
- Subaffitto: il tuo contratto resta, tu rimani inquilino e responsabile, e il subaffittuario occupa l'appartamento per un periodo. È adatto a un'assenza temporanea.
- Subentro: una nuova persona prende il tuo posto nel contratto e tu esci. È la soluzione per chi lascia casa definitivamente prima della scadenza (ne parliamo nella guida sul subentro in affitto e in quella sulla disdetta anticipata).
Se sai già che non tornerai, il subaffitto prolunga i tuoi obblighi senza risolvere il problema: di solito conviene cercare un subentrante idoneo.
Una riforma non è passata
Nel 2023 il Parlamento aveva approvato una modifica dell'art. 262 CO, con consenso scritto obbligatorio e la possibilità per il locatore di rifiutare se la durata prevista superava i due anni. Nella votazione federale del 24 novembre 2024 la modifica è stata respinta dal popolo (51,58% di no), quindi per ora vale ancora il testo attuale descritto in questa guida.
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Disclaimer
Le informazioni di questa guida sono di carattere generale e non costituiscono consulenza legale. Ogni caso dipende dal contratto e dalle circostanze: per situazioni specifiche rivolgiti a un'associazione di inquilini o a un professionista.
Fonti
- Ufficio federale delle abitazioni, Sinossi sublocazione (art. 262 CO, FF 2023 2288)
- Confederazione, Rifiuto della sublocazione
- Tio, Diritto di locazione, gli inquilini non si toccano (esito della votazione del 24 novembre 2024)
- RSI Rete Uno, Subaffitto e disdette