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Disdetta dell'affitto: come fare, termini e scadenze

Pubblicato il 16 ottobre 2026

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Disdetta dell'affitto: come fare, termini e scadenze

Per lasciare un appartamento in affitto a tempo indeterminato devi dare la disdetta per scritto, con un preavviso di tre mesi e per una scadenza valida (art. 266a e 266c CO). Il preavviso conta dal momento in cui la lettera arriva al locatore, non da quando la spedisci. Se sbagli data, la disdetta non è nulla: vale per la scadenza successiva, e continui a pagare l'affitto fino ad allora.

Il termine di preavviso

Per le abitazioni il termine è di tre mesi (art. 266c CO). La disdetta deve però riferirsi a una scadenza precisa: quella indicata nel contratto oppure, in mancanza, quella dell'uso locale. Se non esiste un uso locale, la scadenza è la fine di un trimestre di locazione. Verifica quindi sempre il contratto: se prevede un preavviso più lungo o scadenze diverse, valgono quelle (art. 266a cpv. 1 CO).

Esempio: per lasciare l'appartamento il 30 aprile, la disdetta deve arrivare al locatore al più tardi il 31 gennaio. Se arriva il 2 febbraio, la disdetta vale per la prima scadenza successiva.

Se perdi la scadenza

Se non rispetti il preavviso o la scadenza, la disdetta non è nulla: produce effetto per la scadenza successiva (art. 266a cpv. 2 CO). Nel frattempo resti inquilino e paghi la pigione. Per questo conviene spedire la lettera con un buon margine.

Come deve essere la disdetta

  • Per iscritto (art. 266l cpv. 1 CO), con firma autografa. Secondo Zurich Assicurazioni, un'e-mail non è sufficiente.
  • Firmata da tutti i conduttori indicati nel contratto.
  • Con l'indirizzo esatto dell'appartamento e la data di fine che desideri (per esempio «per il 30 giugno» o «per la prima scadenza possibile»).
  • Raccomandata postale, oppure consegna di persona con conferma di ricezione su una copia. Chiedi una conferma scritta della disdetta.

Il modulo ufficiale approvato dal Cantone non serve a te: è obbligatorio solo per il locatore (art. 266l cpv. 2 CO).

Coniugi, partner e coinquilini

  • Appartamento della famiglia: se la casa serve da domicilio familiare, un coniuge può disdire solo con il consenso espresso dell'altro (art. 266m CO). Lo stesso vale per i partner registrati. Se il consenso manca o viene negato senza un motivo valido, il coniuge può rivolgersi al giudice.
  • Più conduttori nel contratto: devono firmare tutti. Se uno solo di loro lascia l'appartamento, serve concordare con locatore e coinquilini la modifica del contratto.

E se devi lasciare prima della scadenza?

Con la disdetta ordinaria sei vincolato fino alla scadenza. Se hai fretta, esiste un'alternativa: proporre al locatore un nuovo inquilino solvibile, che il locatore non possa ragionevolmente rifiutare e che riprenda il contratto alle stesse condizioni. Ne parliamo nella guida sulla disdetta anticipata dell'affitto e in quella su come trovare un subentrante. Per capire come funziona, leggi la guida sul subentro in affitto.

Se il contratto è a durata determinata, la disdetta ordinaria in genere non è possibile: la risoluzione anticipata richiede che il contratto la preveda o un nuovo inquilino idoneo. Leggi bene cosa hai firmato: cosa controllare nel contratto d'affitto.

Dopo la disdetta

  1. Fissa la riconsegna: appartamento vuoto e pulito, con verbale. Trovi tutto nella guida sulla riconsegna dell'appartamento.
  2. Pensa al deposito: chiedi lo svincolo, come spiegato nella guida sul deposito di garanzia.
  3. Controlla il conteggio delle spese accessorie dell'ultimo periodo: leggi la guida su come controllare il conteggio.

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Disclaimer

Le informazioni di questa guida sono di carattere generale e non costituiscono consulenza legale. Ogni caso dipende dal contratto e dalle circostanze: per situazioni specifiche rivolgiti a un'associazione di inquilini o a un professionista.

Fonti

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